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Intelligenza artificiale e lavoro: cosa può pretendere la rappresentanza

Intelligenza artificiale e lavoro si incontrano ogni volta che un'azienda affida a un algoritmo una scelta sulle persone: chi assumere, chi fa quale turno, chi ha lavorato meglio. La legge dà a lavoratori e rappresentanze strumenti precisi: informazione, accesso ai dati, accordo quando c'è controllo a distanza, divieti e obblighi dell'AI Act. Questa guida li mette in ordine, con le norme vigenti al 20 ottobre 2026.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20269 min di lettura

Intelligenza artificiale e sindacato: perché il tema riguarda la rappresentanza

Un sistema di AI usato nella gestione del personale moltiplica il potere di organizzazione e di controllo del datore e lo rende meno leggibile: chi riceve un turno sfavorevole o una valutazione bassa spesso non sa perché. È un'asimmetria informativa: dove diritto del lavoro e intelligenza artificiale si incontrano, la prima risposta sono gli obblighi di trasparenza verso il singolo e verso le sue rappresentanze: per questo intelligenza artificiale e sindacato sono ormai un binomio da tavolo negoziale.

Su AI e lavoro la legge 132/2025 lo dice in apertura dell'art. 11: l'AI nel lavoro deve migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica, accrescere qualità e produttività; deve essere sicura, affidabile, trasparente; non può contrastare con la dignità umana né violare la riservatezza; non può produrre discriminazioni legate a genere, età, origine etnica, religione, orientamento sessuale, idee politiche o condizioni personali, sociali ed economiche. Sono principi, ma offrono al sindacato un parametro per contestare l'uso degli strumenti.

Intelligenza artificiale e lavoro: il diritto della rappresentanza a essere informata

La norma chiave è l'art. 1-bis del d.lgs. 152/1997, introdotto dal decreto Trasparenza nel 2022 e richiamato dall'art. 11, comma 2, della legge 132/2025. Dopo la modifica del d.l. 48/2023 il suo testo si riferisce ai sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati che incidono su assunzione, gestione e cessazione del rapporto, assegnazione di compiti, sorveglianza, valutazione e prestazioni.

Cosa la RSU ha diritto di ricevere

L'informativa sindacale sui sistemi automatizzati contiene le stesse informazioni dovute ai lavoratori, che vanno comunicate, per il comma 6, alle RSA o alla RSU e, in loro assenza, alle sedi territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative. In concreto la rappresentanza può chiedere di sapere:

  • su quali aspetti del rapporto incide il sistema e a quale scopo;
  • come ragiona e funziona, con quali categorie di dati e quali parametri principali, compresi quelli che valutano le prestazioni;
  • quali controlli umani sono previsti sulle decisioni automatizzate, come si correggono gli errori e chi risponde del sistema di gestione della qualità;
  • quanto è accurato e robusto, con quali metriche, e quali effetti discriminatori possono avere quelle metriche.

Accesso ai dati e tempi di risposta

Per il comma 3 il lavoratore, direttamente o tramite le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, può accedere ai dati e chiedere ulteriori informazioni: il datore deve rispondere per iscritto entro trenta giorni. Le modifiche che cambiano le condizioni di lavoro vanno comunicate per iscritto almeno ventiquattro ore prima (comma 5). Il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato possono chiedere le stesse informazioni.

Il nodo dell'integralmente

L'avverbio introdotto nel 2023 esclude, nella lettura restrittiva, i sistemi in cui c'è un intervento umano. Una parte della dottrina sostiene però che il rinvio dell'art. 11 della legge 132/2025 imponga di informare su ogni sistema di AI che pesa sulle decisioni o sulle valutazioni, a prescindere dall'automazione integrale. È un argomento utile al tavolo: in attesa di chiarimenti, chiedere l'informativa completa per ogni strumento di AI è una posizione sostenibile.

Intelligenza artificiale nel lavoro: quando serve l'accordo con il sindacato

Nel rapporto tra lavoro e intelligenza artificiale informare non basta quando l'algoritmo permette di sorvegliare il lavoro. Se lo strumento di AI può controllare a distanza l'attività, e non serve a eseguire la prestazione, per installarlo l'azienda deve firmare un accordo con RSU o RSA oppure, se l'accordo non c'è, ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4 dello Statuto dei lavoratori). L'art. 1-bis, comma 1, lo dice espressamente: resta fermo l'art. 4.

È qui che la rappresentanza ha più forza: può negoziare finalità, dati, conservazione, accessi e verifiche. Il percorso pratico è descritto nella pagina sull'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

GDPR: decisioni automatizzate e contrattazione collettiva

Il GDPR offre due appigli. Con l'art. 22 nessuno può essere assoggettato a una decisione presa solo da una macchina, profilazione compresa, se questa produce effetti giuridici o incide in modo simile e significativo sulla sua vita; se la decisione automatizzata è ammessa perché necessaria al contratto o basata sul consenso esplicito, la persona conserva almeno il diritto a un intervento umano, a dire la sua e a contestare; se è autorizzata dalla legge, è la legge a dover prevedere tutele adeguate. L'art. 88 apre poi uno spazio alla contrattazione: leggi nazionali e contratti collettivi possono fissare regole più specifiche sui dati dei lavoratori, con attenzione a dignità, trasparenza e monitoraggio sul posto di lavoro.

Tradotto: un accordo aziendale o un contratto collettivo può contenere regole sull'uso dei dati da parte dei sistemi di AI, e non solo sulle telecamere.

AI Act: divieti già in vigore e obblighi dal 2027

Il Regolamento (UE) 2024/1689 incide sul lavoro in tre modi.

Divieti. L'art. 5 vieta, tra l'altro, i sistemi di AI per inferire le emozioni di una persona sul luogo di lavoro, salvo motivi medici o di sicurezza, e i sistemi di categorizzazione biometrica che classificano le persone per dedurne, tra l'altro, opinioni politiche o appartenenza sindacale. I divieti si applicano dal 2 febbraio 2025: se in azienda compare uno strumento di questo tipo, il sindacato può segnalarlo.

Sistemi ad alto rischio. L'allegato III, punto 4, classifica ad alto rischio i sistemi per selezione del personale, decisioni su condizioni del rapporto, promozioni e cessazioni, assegnazione di compiti in base al comportamento o a caratteristiche personali, monitoraggio e valutazione delle prestazioni.

Informazione dei rappresentanti. L'art. 26, paragrafo 7, stabilisce che, prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema ad alto rischio sul luogo di lavoro, i deployer che sono datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati, secondo le regole e le procedure nazionali sull'informazione dei lavoratori. Il Regolamento (UE) 2026/1744 ha fissato al 2 dicembre 2027 l'applicazione degli obblighi per i sistemi dell'allegato III.

Strumento per la rappresentanza Fonte In vigore
Informativa a RSA e RSU sui sistemi automatizzati Art. 1-bis, comma 6, d.lgs. 152/1997 Dal 2022, testo modificato nel 2023
Accesso ai dati e risposta scritta in trenta giorni Art. 1-bis, comma 3, d.lgs. 152/1997 Dal 2022
Obbligo di informare sull'uso dell'AI Art. 11 legge 132/2025 Dal 10 ottobre 2025
Accordo o autorizzazione per strumenti di controllo Art. 4 Statuto dei lavoratori Dal 1970, testo riscritto nel 2015
Divieto di riconoscimento delle emozioni al lavoro Art. 5 AI Act Dal 2 febbraio 2025
Informazione preventiva sui sistemi ad alto rischio Art. 26, par. 7, AI Act Dal 2 dicembre 2027

Cosa chiedere in un accordo su intelligenza artificiale e lavoro

Su algoritmi e diritti dei lavoratori la contrattazione è ancora agli inizi. Una piattaforma sindacale sull'AI può partire da questi punti:

  1. censimento degli strumenti di AI usati nella gestione del personale e aggiornamento periodico;
  2. informativa completa per ogni strumento, anche quando c'è un intervento umano;
  3. supervisione umana effettiva sulle decisioni che riguardano assunzioni, turni, valutazioni e sanzioni;
  4. diritto del lavoratore a una spiegazione e a contestare la decisione;
  5. esclusione di riconoscimento delle emozioni e di inferenze su dati sensibili;
  6. verifiche periodiche congiunte sugli effetti discriminatori;
  7. formazione dei lavoratori sull'uso degli strumenti, che l'art. 4 dell'AI Act chiede comunque di sostenere;
  8. una commissione paritetica per monitorare l'applicazione.

Come può aiutarti Next-OS

Su intelligenza artificiale e sindacato le domande arrivano spesso con un documento in mano. Con Next-OS carichi l'informativa ricevuta dall'azienda e chiedi quali informazioni dell'art. 1-bis mancano: ottieni l'elenco puntuale da trasformare in una richiesta scritta. Puoi caricare le schede tecniche del fornitore e chiedere se lo strumento rientra tra i sistemi ad alto rischio dell'AI Act, o confrontare la proposta di accordo con le norme. Le risposte citano gli articoli, e la valutazione sindacale resta tua.

Per gli altri strumenti dello sportello torna alla pagina sull'AI per sindacati; per le trattative leggi il flusso sulla contrattazione di secondo livello.

Domande frequenti

L'azienda deve informare il sindacato se usa l'intelligenza artificiale nel lavoro?

Sì, nei casi dell'art. 1-bis del d.lgs. 152/1997, richiamato dall'art. 11 della legge 132/2025: quando decisioni o monitoraggio sono affidati a sistemi integralmente automatizzati, le stesse informazioni dovute ai lavoratori spettano a RSA o RSU, o in mancanza alle sedi territoriali dei sindacati comparativamente più rappresentativi. Dal 2 dicembre 2027 l'AI Act aggiunge l'informazione preventiva sui sistemi ad alto rischio.

Cosa può fare la RSU se l'informativa sull'AI è incompleta?

Può chiedere per iscritto i dati e le informazioni mancanti: l'art. 1-bis, comma 3, del d.lgs. 152/1997 obbliga il datore a rispondere per iscritto entro trenta giorni. Se lo strumento consente controlli a distanza, può subordinare l'accordo ex art. 4 dello Statuto alla completezza delle informazioni. Le violazioni possono essere segnalate all'Ispettorato.

L'intelligenza artificiale nel lavoro può riconoscere le emozioni dei dipendenti?

No. L'art. 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2024/1689 vieta i sistemi di AI che inferiscono le emozioni di una persona sul luogo di lavoro, salvo che siano destinati a motivi medici o di sicurezza. Il divieto si applica dal 2 febbraio 2025.

Fonti

  1. Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 11 (Normattiva)
  2. D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, art. 1-bis (Normattiva)
  3. Regolamento (UE) 2024/1689, AI Act (EUR-Lex)
  4. AI Act Service Desk, art. 26 (Commissione europea)
  5. Regolamento (UE) 2026/1744, Omnibus digitale sull'IA (EUR-Lex)
  6. Regolamento (UE) 2016/679, GDPR (EUR-Lex)

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